Alcune studentesse e alcuni studenti non partecipano alle uscite educative o alle gite scolastiche per motivi legati a rapporti di coppia con i propri fidanzati/con le proprie fidanzate, per divieti imposti dalla famiglia o per motivi religiosi.
Risposte possibili:
La disciplina di riferimento in materia di visite guidate e viaggi di istruzione scolastici è la Circolare Ministeriale n.291 del 14 ottobre 1992 e la Nota ell’11 aprile 2002, prot. N. 2209 la quale stabilisce che:
(…) Al fine di corrispondere alle esigenze operative di cui trattasi, nel richiamare le istituzioni scolastiche alla priorità di garantire la tutela dell’incolumità dei partecipanti, come del resto ribadito dalla più recente giurisprudenza, si ritiene opportuno precisare che l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994). A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.».
Per quanto concerne il numero di partecipanti a un viaggio di istruzione, l’art 4 della CM 291 del 1991 stabilisce che:
Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche”.
La medesima circolare stabilisce però anche che:
L’intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all’estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche (…)”.
Pertanto, i Regolamenti dei singoli istituti possono avere una propria disciplina autonoma in merito alle visite guidate e ai viaggi di istruzione ed è sempre importante fare riferimento al dirigente scolastico e al regolamento d’istituto della propria scuola.
Nel caso di alunni che affermano di non volere o non potere partecipare alle uscite educative e ai viaggi d’istruzione è importante comprendere quali ne siano le ragioni.
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This project is co-funded by the Internal Security Fund of the European Union – GA N° 871038